Buone notizie per le imprese in merito al credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali 4.0 funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale: il limite massimo dei costi ammissibili è annuale.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 14/E pubblicata il 17 maggio 2022, con la quale fornisce un commento alle novità fiscali introdotte con la Legge di Bilancio 2022.
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2022, ha prorogato fino al 2025 il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali 4.0, con una nuova definizione delle aliquote.
Per saperne di più, leggi l’articolo: “LEGGE DI BILANCIO 2022: ESTESI I BENEFICI PER GLI INVESTIMENTI 4.0”
Il Governo è poi recentemente intervenuto con il Decreto Legge n. 50 (Decreto aiuti), introducendo un rafforzamento dei crediti d’imposta previsti dal Piano Nazionale Transizione 4.0 tra le misure ritenute necessarie per fronteggiare gli effetti della crisi ucraina sulla produttività delle imprese italiane. Il Decreto è entrato ufficialmente in vigore lo scorso 17 maggio confermando la maggiorazione delle aliquote del credito d’imposta riconosciuto alle imprese per l’acquisto di beni immateriali e per attività di formazione sulle tematiche 4.0.
Nello specifico, nel caso di investimenti in beni immateriali 4.0 realizzati entro il 31 dicembre 2022, le imprese di qualsiasi dimensione potranno usufruire di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione pari al 50%.
Il beneficio fiscale a favore delle imprese è stato incrementato del 30% rispetto a quanto previsto dalla normativa precedente. Un’interessante opportunità per le imprese, che potranno così recuperare, mediante compensazione del credito, una quota considerevole dei costi sostenuti per la digitalizzazione. Attenzione, però! Per il momento l’aliquota maggiorata al 50% è confermata solo per il 2022 e, stando alle attuali disposizioni, ritornerà al 20% per gli investimenti realizzati nel corso del 2023.
Per beneficiare della maggiorazione del credito d’imposta, le imprese interessate ad avviare o proseguire progetti di trasformazione tecnologica e digitale, dovranno realizzare l’investimento entro il 31 dicembre 2022 o entro il 30 giugno 2023 previa accettazione dell’ordine da parte del fornitore e pagamento di un acconto pari almeno al 20%.
I beni immateriali agevolabili sono indicati nell’Allegato B annesso alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232. Tra questi vi rientrano i software, i sistemi, le piattaforme e le applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione, quali ad esempio i sistemi MES.
Sono oggetto di incremento anche le aliquote del credito d’imposta riconosciuto per le spese relative ad attività di formazione condotte nel 2022, purché riguardino le tematiche 4.0. In questo caso a beneficiare della maggiorazione sono le imprese di micro, piccola e media dimensione. Restano escluse invece le imprese di grandi dimensioni, che potranno continuare a beneficiare della precedente aliquota al 30%.
Secondo quanto disposto dal Decreto aiuti, le aliquote passano dal:
- 50% al 70% per le micro e piccole imprese con limite massimo annuale di € 300.000
- 40% al 50% per le medie imprese con limite massimo annuale di € 250.000
Per saperne di più, leggi l’articolo: “IL DECRETO AIUTI INNALZA LE ALIQUOTE DEL CREDITO D’IMPOSTA 4.0”
I chiarimenti della Circolare 14/E del 17 maggio 2022: il limite dei costi ammissibili al credito d’imposta per i beni materiali 4.0
Nella Circolare pubblicata il 17 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce una trattazione sistematica delle novità in materia di agevolazioni fiscali contenute nella Legge di Bilancio 2022, al fine di illustrarne il contenuto e facilitarne la lettura.
Tra i chiarimenti forniti, l’Agenzia commenta il comma 1057-bis dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 (introdotto dalla Legge di Bilancio 2022), che in un’unica disposizione, disciplina gli investimenti in beni materiali 4.0 compresi nell’Allegato A effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (ovvero 30 giugno 2026). Il comma in esame descrive la misura del credito d’imposta per i beni materiali acquistati nel predetto periodo e specifica che il limite massimo dei costi complessivamente ammissibili è pari a 20 milioni di euro.
L’Agenzia interviene sul comma con un commento esplicativo, chiarendo che il tetto massimo di costi complessivamente ammissibili fissato dalla norma in 20 milioni di euro, non sia da riferirsi all’intero arco temporale a cui il comma fa riferimento (2023-2025) ma debba considerarsi come un limite annuale.
Depone in tal senso anche la relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2022, nella quale gli effetti della proroga triennale e della rimodulazione del credito di imposta relativo agli investimenti in questione, sono stati illustrati in un’apposita tabella, indicando il limite massimo di 20 milioni di euro distintamente per ciascun anno interessato dalla proroga (2023, 2024 e 2025).
In tal senso si ritiene, quindi, che il plafond previsto per gli investimenti in beni materiali 4.0 compresi nell’Allegato A sia da intendersi riferito alla singola annualità e non all’intero triennio.
Con tale chiarimento, è allineata la disciplina dei beni materiali a quella dei beni immateriali, per i quali il limite massimo dei costi ammissibili (pari a 1 milione di euro) era già chiaramente fissato in relazione alla singola annualità.