Le aziende che hanno acquistato beni strumentali 4.0 possono beneficiare di un credito d’imposta ed utilizzarlo in compensazione tramite il modello F24.

Il credito maturato, il cui importo varia a seconda della tipologia di bene e dell’entità dell’investimento, può essere utilizzato in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione, ovvero di avvenuta interconnessione nel caso di beni materiali.

In questo articolo chiariamo come indicare nel quadro RU del Modello Redditi il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e come utilizzarlo in compensazione nel modello F24.

Come calcolare l’anno dal quale è possibile utilizzare il credito

Partiamo col dire che il momento di effettuazione dell’investimento non coincide affatto con il momento a partire dal quale il credito d’imposta è fruibile.

Il momento di effettuazione dell’investimento coincide con la consegna del bene acquistato e tale evento permette di identificare la norma applicabile, ossia quella vigente in quel momento.

Il diritto alla fruizione del credito scatta nel momento in cui il bene 4.0 acquistato è interconnesso.

Il problema che molto frequentemente si pone riguarda proprio il momento di realizzazione dell’interconnessione, che spesso avviene anni dopo l’entrata in azienda del bene.

Il ritardo nell’interconnessione è spesso giustificato dalla necessità per l’impresa di adeguare il ciclo produttivo o il sistema informativo aziendale al nuovo paradigma dell’industria 4.0.

Ricordiamo che, nel caso in cui il bene sia interconnesso in un momento successivo a quello di entrata in funzione, non decade per l’impresa il diritto alla fruizione del beneficio, configurandosi il caso di “interconnessione tardiva”.

In questo caso l’azienda potrà decidere di:

  • godere del credito d’imposta previsto per i beni non 4.0 (riconosciuto in misura ridotta) fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione

oppure

  • attendere l’interconnessione e fruire direttamente del credito di imposta “in misura piena”

Se si sceglie la prima opzione, nel momento in cui avverrà l’interconnessione, l’impresa potrà iniziare a fruire del credito d’imposta “in misura piena”, ma dovrà decurtare dall’ammontare del beneficio quanto già fruito in precedenza. Tale valore, al netto del credito di imposta già fruito, sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.

Quadro RU

Come compilare il quadro RU

Venendo quindi alla compilazione del quadro RU del modello Redditi 2024, si dovranno valorizzare le seguenti voci:

  • sezione I, righi da RU1 a RU12, codice credito “2L” (beni materiali 4.0) o “3L” (beni immateriali 4.0);
  • sezione IV, righi RU130 (investimenti effettuati nel 2023) e/o RU140 (investimenti in beni immateriali 4.0 prenotati nel 2023 ed effettuati entro il 30.6.2024).

Al rigo RU5 va indicato:

  • nella colonna 1, l’importo del credito d’imposta 4.0 maturato per investimenti in beni materiali e immateriali 4.0, realizzati nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione;
  • nella colonna 2, l’importo del credito d’imposta “maturato” per investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta oggetto
    di dichiarazione ed entro il 30.6.2024, per i quali entro il 31.12.2023 si sia proceduto alla prenotazione;
  • nella colonna 3, l’importo del credito d’imposta totale “maturato” nel periodo, pari alla somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.

Al rigo RU6 devono essere inserite le quote di credito d’imposta eventualmente compensate nel periodo d’imposta 2023.

La sezione IV va compilata come segue:

  • al rigo RU130, devono essere indicati gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0 effettuati nel 2023, il cui credito maturato è esposto al rigo RU5 colonna 1;
  • al rigo RU140, devono essere indicati gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 prenotati nel 2023 ed effettuati entro il 30.6.2024, il cui credito maturato è esposto al rigo RU5 colonna 2;

Nel rigo RU130 è necessario distinguere fra costi relativi a beni materiali 4.0 di cui all’allegato A annesso alla L. 232/2016 (codice 2L) e beni immateriali 4.0 di cui all’allegato B (codice 3L).

Per i beni materiali 4.0 è necessario anche dettagliare se si tratti di investimenti del primo, secondo o terzo gruppo del menzionato allegato A.

In caso di interconnessione tardiva, le istruzioni precisano che:

“Nel caso in cui per gli investimenti indicati nelle precedenti colonne 4 e/o 5 l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello oggetto della presente dichiarazione occorre barrare la colonna 6 del rigo RU130″.

Quadro RU

La compensazione del credito d’imposta con il modello F24

Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta tramite il modello F24 (possibile solo tramite i servizi telematici), l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

  • 6936 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali materiali 4.0 di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020
  • 6937 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020.

Nel caso di interconnessione tardiva, bisogna prestare particolare attenziona al codice da utilizzare. Per la compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, l’impresa dovrà utilizzare ugualmente il codice tributo “6936” e non il codice “6935” relativo al“Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”, valorizzando il campo “anno di riferimento” con l’anno di entrata in funzione del bene. A seguito dell’intervenuta connessione, il predetto campo andrà valorizzato con l’anno in cui questa si è verificata.

E se non posso utilizzare tutto il credito maturato?

La ripartizione in quote annuali risponde alla necessità, soprattutto di ordine finanziario, di porre un limite annuo all’utilizzo del credito d’imposta e non già di fissare un obbligo di utilizzo dell’intera quota annuale ivi stabilita o un limite temporale alla sua fruizione.

Come specificato dall’Agenzia nella Circolare n. 9/E, nel caso in cui la quota annuale o parte di essa non sia utilizzata, l’ammontare residuo può essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito.

Il credito d’imposta 4.0 è cumulabile con altri incentivi?

Per saperne di più, leggi l’articolo

La cumulabilità degli incentivi previsti dal PNRR 

Altri adempimenti previsti per accedere al credito d’imposta 4.0:

quadro RU