Il Piano Nazionale Transizione 4.0 e il nuovo Piano Transizione 5.0, offrono alle aziende la possibilità di usufruire di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati. Per poter beneficiare del bonus, è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa.
In questo articolo ci focalizziamo sui requisiti previsti per il credito d’imposta 4.0, rimandando l’approfondimento dei requisti per l’accesso al Piano Transizione 5.0 agli articoli dedicati.
Mentre i requisiti per i beni ordinari sono più semplici da soddisfare, quelli per i beni dell’industria 4.0 richiedono un’analisi più approfondita. Per questi beni, una perizia o un certificato di conformità, possono fornire una descrizione della situazione al momento della messa in funzione del bene e relativa interconnessione ma, per evitare la revoca del beneficio, è importante garantire che i requisiti continuino ad essere soddisfatti nel tempo.
I requisiti per i beni “ordinari”
Il credito d’imposta, oltre che per i beni 4.0, è riconosciuto anche nel caso di investimenti in beni materiali e immateriali ordinari, purché siano:
- strumentali: i beni oggetto di investimento devono essere funzionali all’attività svolta dal soggetto che richiede l’agevolazione;
- nuovi: ovvero acquistati direttamente dal produttore. Se sono acquisiti da un soggetto diverso dal produttore o dal venditore, non devono mai essere stati utilizzati prima;
- destinati a strutture produttive localizzate sul territorio nazionale.
I requisiti per i beni “Industria 4.0”
Nel caso di investimenti in beni strumentali 4.0, l’acquisto e la semplice messa in funzione del bene non sono sufficienti ai fini dell’accesso al beneficio fiscale. Per questi beni, la legge impone il rispetto di requisiti ulteriori, principalmente in ragione del maggiore beneficio riconosciuto.
Per poter usufruire del credito d’imposta 4.0, i beni devono essere interconnessi, cioè scambiare informazioni con altri sistemi interni ed esterni tramite una connessione basata su standard documentati e universalmente riconosciuti. Inoltre, i beni devono essere identificati univocamente, in modo da riconoscere l’origine delle informazioni.
Appartengono alla categoria 4.0, tutti i beni, i sistemi e i dispositivi classificati come tali nell’Allegato A della legge n. 232/2016, suddivisi in tre categorie principali:
1) beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
2) sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
3) dispositivi per l’iterazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.
Ai fini dell’applicazione della disciplina in parola, i beni di cui al precedente punto 1) devono possedere cinque caratteristiche obbligatorie e almeno due delle tre ulteriori caratteristiche previste dalla normativa.
I cinque requisiti obbligatori sono elencati nel seguito:
- controllo per mezzo di CNC e/o PLC;
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo.
Con riferimento, invece, ai sistemi e ai dispositivi di cui ai precedenti punti 2) e 3), il rispetto delle caratteristiche c.d. “5+2” non è essenziale, essendo necessaria esclusivamente l’interconnessione del bene al sistema informativo di fabbrica.
Leggi anche: “Industria 4.0 e interconnessione tardiva: ammessa solo se dipende da condizioni oggettive”
Dopo aver esaminato i requisiti richiesti dalle leggi vigenti, è evidente che la capacità di interconnessione è un elemento cruciale per la digitalizzazione delle imprese. Per poter usufruire del credito d’imposta, tale requisito deve essere non solo verificato ma anche mantenuto nel tempo.
La Circolare 9/E del 23 Luglio 2021 chiarisce che il rispetto delle 5+2 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell’interconnessione, dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici fiscali. Pertanto, ai fini dei successivi controlli, è cura dell’impresa beneficiaria documentare, attraverso un’adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per tutto il periodo di fruizione del beneficio.
Tale obbligo ricade anche sulle imprese che hanno documentato l’avvenuta interconnessione mediante perizia redatta da un ingegnere o da un perito abilitato. La perizia, infatti, attesta l’avvenuta interconnessione e il rispetto delle caratteristiche tecniche elencate nell’Allegato A ma non rappresenta una prova documentata a garanzia del mantenimento di quei requisiti negli anni successivi, che invece è a cura dell’impresa.
Leggi di più sulla perizia asseverata per il credito d’imposta 4.0
La perdita di anche un solo requisito può causare la revoca del credito d’imposta 4.0, pertanto, è importante coinvolgere professionisti esperti nella pianificazione e nella sorveglianza dell’investimento, per garantire la crescita dell’azienda, il miglioramento dell’efficienza produttiva e il risparmio sui costi relativi all’investimento realizzato.
Come dimostrare il mantenimento del requisito dell’interconnessione nel tempo?
L’integrazione automatizzata e l’interconnessione permettono la lettura di una serie di dati dalla macchina, sia relative allo stato dell’ordine di produzione come il numero di pezzi prodotti, lo stato di avanzamento dell’ordine, la quantità di scarto, ecc., sia connessi allo stato fisico della macchina come la temperatura o la velocità.
Tutti questi dati, essenziali per il monitoraggio della produzione e l’ottimizzazione dei processi, sono registrati nei log macchina e sono uno strumento utile a dimostrare la permanenza dei requisiti dell’integrazione e dell’interconnessione anche in un momento successivo alla prima installazione del bene.
La conservazione e l’abbinamento di questi dati, che sarà reso possibile da un software MES, permette sicuramente di dimostrare la permanenza di un canale di comunicazione con la macchina e che le informazioni scambiate hanno creato del valore aggiunto.
In questo caso, dotarsi di un software MES, permette di avere accesso sempre e in maniera rapida ed intuitiva, ad un sistema di reportistica, consolidando la propria base dati utile a dimostrare il mantenimento dei requisiti nel tempo.
Al di là delle richieste formali legate agli incentivi, ottenere informazioni sul funzionamento di una o più macchine impiegate nel ciclo di produzione e riuscire a monitorare le fasi della produzione, crea per l’impresa beneficiaria l’opportunità di migliorare l’intero processo.
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