Su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stato firmato il Dpcm che introduce una serie di novità per le imprese che intendono beneficiare del credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione.
Il Decreto introduce una disciplina (già prevista dal decreto-legge n. 73 del 2022 all’articolo 23) che consentirà di fatto, alle imprese che hanno svolto attività di ricerca, sviluppo e innovazione o che intendano farlo, di richiedere la certificazione preventiva volontaria per attestare il possesso dei requisiti previsti per l’accesso al credito d’imposta.
La certificazione permetterà anche di attestare la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare come attività di innovazione tecnologica 4.0, permettendo alle imprese di maturare il diritto all’applicazione dell’aliquota maggiorata, prevista, appunto, per i progetti finalizzati all’integrazione delle tecnologie 4.0 nei processi aziendali.
A sostegno della finalità preventiva della certificazione, quest’ultima potrà essere prodotta a condizione che non siano state già constatate, con processo verbale o con atto impositivo, le eventuali violazioni relative all’utilizzo dei suddetti crediti d’imposta.
La attività ammissibili al credito d’imposta in ricerca, sviluppo e innovazione
Facciamo una breve sintesi delle attività che la normativa inquadra come ammissibili al credito d’imposta.
L’agevolazione è riconosciuta alle imprese che svolgono attività di:
- ricerca e sviluppo;
- innovazione tecnologica finalizzata alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati;
- innovazione tecnologica 4.0 e green quali attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
- design e ideazione estetica per innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali.
Le attività di ricerca e sviluppo
Nello specifico, costituiscono progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, le attività classificabili in una o più delle seguenti categorie generali:
- ricerca fondamentale, ossia lavori sperimentali o teorici finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l’analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un’applicazione specifica a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell’impresa. Il risultato delle attività di ricerca fondamentale è di norma rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici;
- ricerca industriale, ossia lavori intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato. Tali attività, in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico e il loro risultato è rappresentato, solitamente, da un modello di prova che permette di verificare le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale. Non necessariamente l’obiettivo deve essere quello di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale;
- sviluppo sperimentale, ossia lavori sistematici basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall’esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie per la realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti. Il risultato dei lavori di sviluppo sperimentale è di regola rappresentato da prototipi o impianti pilota.
È bene specificare che ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa.
Le attività di innovazione tecnologica
Costituiscono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta quelle volte alla creazione di nuovi prodotti o processi, o all’introduzione di un miglioramento significativo rispetto ai prodotti e ai processi già adottati dall’azienda. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si intendono per prodotti nuovi o significativamente migliorati quei beni o servizi che presentano differenze sostanziali rispetto a quelli già realizzati dall’impresa in termini di caratteristiche tecniche, componenti, materiali, software integrato, facilità d’uso, semplificazione delle procedure, maggiore flessibilità o altri elementi legati alle prestazioni e alle funzionalità.
Per processi nuovi o significativamente migliorati, si intendono quelli che comportano cambiamenti sostanziali nelle tecnologie, negli impianti, nei macchinari, nelle attrezzature, nel software, o in termini di efficienza delle risorse impiegate e di affidabilità e sicurezza. Il credito d’imposta si applica esclusivamente alle attività svolte nelle fasi precompetitive relative alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche, fino alle fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota.
Design e ideazione estetica
Le attività di design e ideazione estetica comportano, invece, un’innovazione significativa dei prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori e della struttura superficiale.
Innovazione tecnologica 4.0
Tra gli investimenti ammissibili al credito d’imposta, anche quelli relativi all’innovazione tecnologica in chiave 4.0. Queste attività riguardano progetti volti a trasformare i processi aziendali mediante l’integrazione e l’interconnessione di fattori interni ed esterni all’azienda. Gli obiettivi di innovazione digitale 4.0 includono il miglioramento della gestione operativa della produzione, l’interconnessione tra sistemi informatici e processi di produzione, la pianificazione e simulazione dei processi produttivi, la generazione automatica di indicatori chiave di performance, l’analisi del funzionamento delle risorse e la digitalizzazione di processi e prodotti.
Per fare un esempio pratico, un progetto di innovazione tecnologica 4.0 potrebbe essere finalizzato alla realizzazione di una simulazione dei processi produttivi, alla generazione di report di analisi, alla digitalizzazione delle interazioni nelle filiere produttive, fino alla telediagnosi e alla telemanutenzione.
Per il dettaglio delle aliquote previste per le singole attività e delle spese ammissibili, o per conoscere le modalità di accesso al credito, consulta questo articolo.
L’Albo dei certificatori
Tornando alle novità introdotte con il nuovo Dpcm, rispetto alla normativa in vigore, si istituisce presso la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI del MIMIT, il tanto atteso Albo dei certificatori, ossia dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione preventiva.
All’Albo possono iscriversi le persone fisiche in possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione, le imprese che svolgono servizi di consulenza su progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. Potranno presentare domanda di iscrizione anche i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, i centri di competenza ad alta specializzazione, i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence), le università e gli enti pubblici di ricerca.
Il contenuto della certificazione preventiva
Le imprese che vogliono avvalersi della procedura di certificazione preventiva devono farne richiesta al Ministero delle imprese e del made in Italy, utilizzando un apposito modello. Nel modulo di richiesta, l’impresa deve dare indicazione del soggetto incaricato per l’espletamento delle attività di certificazione e riportare la dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte dello stesso.
La certificazione dovrà inoltre contenere una descrizione dei progetti realizzati, in corso di realizzazione o da realizzare, inclusa un’analisi dettagliata delle diverse fasi di cui si compone.
Il decreto indica espressamente che il documento deve contenere:
- indicazione delle motivazioni tecniche in base alle quali si attesta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità al credito d’imposta;
- le informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell’impresa richiedente o dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata, al fine di attestarne l’adeguatezza rispetto all’attività effettuata o programmata;
- tutte le ulteriori informazioni e gli altri elementi descrittivi ritenuti utili dal soggetto certificatore per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa.
La certificazione prodotta, deve essere poi trasmessa dal soggetto certificatore, entro quindici giorni dal rilascio, al Ministero delle imprese e del made in Italy, che svolge funzioni di vigilanza e controllo sulle attività condotte dai certificatori, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo alla verifica di merito rispetto alle disposizioni normative. Superato l’esame della documentazione da parte del Ministero, questa produce effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
Si attende la pubblicazione, da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, delle Linee Guida con le quali si forniranno alle imprese e ai soggetti certificatori, indicazioni dettagliate per la corretta applicazione del credito d’imposta. Con le stesse Linee Guida potranno essere adottati schemi di certificazione riferiti alle diverse tipologie di investimenti e attività e ai diversi settori e comparti economici.
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