È stato emanato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy il decreto direttoriale sulla compensazione dei crediti d’imposta per gli investimenti del Piano Transizione 4.0.
Il decreto definisce il contenuto e le modalità di trasmissione dei modelli di comunicazione obbligatoria che le imprese devono inviare per la fruizione dei crediti 4.0.
Con il provvedimento, infatti, si riapre per le imprese la possibilità di utilizzare in compensazione il credito maturato per gli investimenti Industria 4.0, precedentemente sospesa con la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 19/E del 12 aprile 2024, proprio in attesa della pubblicazione dei modelli per la comunicazione obbligatoria.
Ricordiamo che i crediti d’imposta interessati dalla sospensione erano quelli individuati dai seguenti codici tributo:
- “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato ‘A’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”;
- “6937”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’ allegato ‘B’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”;
- “6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”;
- “6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”;
- “6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.
In particolare, era stato sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 nei seguenti casi:
- per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi veniva indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;
- per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi veniva indicato come “anno di riferimento” 2024.
I modelli di comunicazione obbligatoria per i crediti 4.0
Con il decreto sono stati approvati e resi disponibili due diversi modelli di comunicazione, da utilizzare a seconda della tipologia di investimento.
Tali modelli devono essere compilati ed inviati, con le modalità che descriveremo a breve, in caso di investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnolgica, design e ideazione estetica. Come già detto, la trasmissione dei modelli di comunicazione costituisce presupposto obbligatorio per la fruizione dei crediti 4.0.
In caso di investimenti in beni strumentali, le imprese devono compilare il Modulo 1, inserendo i propri dati identificativi nel frontespizio e le informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali nelle due sezioni successive che compongono il modello.
Il Modulo 1 deve essere trasmesso in via preventiva dall’impresa al fine di comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data del 30 marzo 2024. Lo stesso documento deve essere, altresì, trasmesso al completamento degli investimenti, per l’aggiornamento delle informazioni comunicate in via preventiva. Per gli investimenti effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024, il modello deve essere trasmesso solo a seguito del completamento del progetto d’investimento.
Per il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, è stato invece predisposto il Modulo 2 che, oltre a richiedere l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa, prevede l’inserimento delle informazioni concernenti gli investimenti nelle diverse attività ammissibili e la fruizione negli anni del credito d’imposta. Anche in questo caso, per tutti gli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024, il modello deve essere trasmesso con finalità di comunicazione sia preventiva che consuntiva, quest’ultima da trasmettere al completamento degli investimenti. Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024, il modello è invece trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.
La procedura di comunicazione
Procedura di comunicazione valida fino al 17 maggio 2024:
Per prima cosa è necessario scaricare i modelli disponibili sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE). Scaricato il file pdf, sarà necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l’esecuzione del Javascript. Il documento dovrà essere poi compilato in tutte le sue parti e firmato digitalmente dal rappresentante legale, con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità. Non è invece ammessa l’apposizione della firma olografa. Come specificato nelle istruzioni fornite dal GSE, i pdf non devono quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.
La comunicazione compilata e firmata deve essere poi trasmessa tramite pec all’indirizzo di posta dedicato.
Con ulteriore avviso pubblicato sul sito del GSE, è stato specificato l’oggetto da utilizzare nelle comunicazioni trasmesse via pec. Nel caso di comunicazione preventiva, l’oggetto da utilizzare è: “Comunicazionepreventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa“, nel caso di comunicazione di completamento: “Comunicazionedicompletamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa“.
Procedura di comunicazione valida dal 18 maggio 2024:
Dal 18 maggio 2024 è disabilitata la modalità di invio tramite PEC, per cui l’invio dei moduli deve avvenire esclusivamente tramite il portale sul sito del GSE. Per accedere alla procedura, è necessario registrarsi all’Area clienti e cliccare sulla voce “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari“. Una volta selezionata la tipologia di investimento, è possibile compilare il modulo per la compensazione dei crediti d’imposta.
Puoi trovare maggiori dettagli qui.
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