Con il Piano Nazionale Transizione 4.0, il governo ha inteso promuovere la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese italiane attraverso lo strumento del credito d’imposta.

Gli investimenti in tecnologie abilitanti 4.0 sono incentivati grazie alla possibilità, per tutte le imprese residenti sul territorio nazionale, di ottenere un credito d’imposta sul valore dell’investimento in beni materiali o immateriali realizzato. Il credito d’imposta è applicabile con aliquote differenziate a seconda dell’anno di riferimento, della tipologia di bene (materiale o immateriale) e dell’ammontare dell’investimento.

Il credito d’imposta è fruibile in tre quote annuali di pari importo utilizzabili esclusivamente in compensazione, partendo dal primo F24 utile e una volta realizzata l’interconnessione del bene oggetto dell’agevolazione.

Per conoscere le aliquote del credito d’imposta 4.0, leggi questo articolo.

Il credito d’imposta 4.0 è riconosciuto nel caso di acquisto di beni nuovi ma anche nel caso in cui i beni siano acquisiti in leasing.

Il credito d’imposta 4.0 per i beni in leasing

Come spesso accade, a supporto dell’interpretazione della norma e ad integrazione della disciplina in materia interviene l’Agenzia delle Entrate che, nel caso specifico, chiarisce le modalità di accesso al beneficio fiscale nel caso particolare di beni acquisiti in leasing.

Con la Circolare 9/E del 23 luglio 2021, l’Agenzia definisce come equivalenti i casi di acquisto del bene con atto di compravendita e l’acquisizione dello stesso tramite contratto di leasing.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell’investimento, per le acquisizioni di beni con contratti di leasing rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell’agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario.

Quindi, ciò che è rilevante ai fini della spettanza del beneficio in questione è la consegna del bene al locatario (o l’esito positivo del collaudo) e non il momento del riscatto.

La Circolare chiarisce, inoltre, che l’acquisizione in proprietà del bene a seguito di riscatto non configura per il contribuente un’autonoma ipotesi d’investimento agevolabile.

Ai fini della corretta determinazione del credito spettante nel caso di acquisizione di beni 4.0 in leasing, non rileva, come accadeva nel caso dell’iperammortamento, il costo sostenuto dal locatario quale somma delle quote capitali dei canoni di leasing e del prezzo di riscatto. Una simile interpretazione non sarebbe equa perché condurrebbe ad un maggior credito d’imposta riconosciuto ai soggetti che effettuano acquisti di beni in leasing rispetto a chi effettua l’investimento mediante atto di compravendita.

Rispetto a quanto detto, ne consegue che per i beni in leasing il credito d’imposta è calcolato assumendo come base di calcolo il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Rideterminazione dell’agevolazione: le cause di recapture

Leasing

Il recapture è un meccanismo di rideterminazione del credito previsto al fine di penalizzare la cessione del singolo bene prima della completa fruizione del beneficio.

La ratio legis del recapture è quella di garantire il rispetto del principio di connessione tra la concessione del credito d’imposta ed il concreto sfruttamento del bene agevolato per un periodo minimo all’interno dell’economia aziendale. Tale periodo è il cosiddetto “periodo di sorveglianza” e scade il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di interconnessione del bene materiale o immateriale 4.0, di cui agli allegati A o B.

Il periodo di sorveglianza rappresenta quindi un intervallo di tempo minimo entro il quale il bene dovrà essere mantenuto in azienda.

L’applicazione del recapture si sostanzia nella restituzione delle quote di credito compensate entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi e dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi di recupero, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.

Per il credito d’imposta concesso nel caso di acquisto di beni strumentali nuovi, il meccanismo di recapture si applica al verificarsi delle seguenti situazioni:

  • cessione a titolo oneroso del bene;
  • delocalizzazione del bene presso strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa.

Nella fattispecie degli investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, il mancato esercizio del diritto di riscatto così come la cessione del contratto di leasing durante il periodo di sorveglianza, costituiscono causa di rideterminazione dell’incentivo.

Come abbiamo già detto, per gli investimenti effettuati mediante contratti di leasing, ai fini della determinazione del credito d’imposta si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni e, di conseguenza, nei casi di recapture, sarà tale valore a dover essere escluso dall’originaria base di calcolo dell’agevolazione.

Il credito d’imposta non sarà oggetto di rideterminazione qualora, nel periodo di sorveglianza, il bene acquisito in proprietà a seguito di riscatto venga successivamente ceduto a una società di leasing nel contesto di un’operazione di sale and lease back.

leasing

Il credito d’imposta per i beni in economia

Il beneficio fiscale spetta anche per la realizzazione di beni in economia.

In questo caso, ai fini della determinazione del costo di acquisizione da assumere come base per il calcolo dell’agevolazione, rileva il costo dei fattori produttivi impiegati.

Sono tali i costi sostenuti per:

  • la progettazione dell’investimento;
  • l’acquisto di materiali ovvero quelli prelevati dal magazzino, quando l’acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione del bene;
  • la mano d’opera diretta;
  • gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene;
  • i costi industriali imputabili all’opera (stipendi dei tecnici, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne, ecc.).

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