Il bonus ricerca e sviluppo 2018 è un’agevolazione fiscale che spetta a quelle imprese e società di qualsiasi forma giuridica, che effettuano investimenti in attività di R&S introdotta dal decreto Destinazione Italia e modificata dalla scorsa legge di Stabilità.
Per conoscere le ultime novità sul credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo,
leggi questo articolo.
Il dipartimento delle Finanze ha provveduto a rendere disponibile sul suo sito istituzionale, la relazione illustrativa che rende operativa l’agevolazione.
Con la Legge di Bilancio 2017, il bonus è stato prorogato di un altro anno, fino al 31 dicembre 2020 ed è stato aumentato al 50%.
Vediamo quindi cos’è e come funziona il bonus R&S, a chi spetta, ovvero, i beneficiari, le spese ammissibili ed in cosa consiste la misura sotto forma di credito d’imposta.
Cos’è il bonus ricerca & sviluppo?
Il bonus ricerca e sviluppo, è un’agevolazione fiscale introdotta dal decreto Destinazione Italia, articolo 3 del Dl 145/2013 successivamente modificato e riscritto dalla Legge di Stabilità 2015, legge 190/2014. Tale modifica, che si ritrova nel DM del 27 maggio 2015 adottato dal Ministero dell’Economia e Finanze di concerto con il MISE, ha riguardato non solo i beneficiari ma anche la misura e le modalità di accesso al beneficio.
A chi spetta il bonus ricerca e sviluppo 2018?
Il bonus ricerca e sviluppo 2018, ossia, credito d’imposta per le imprese e società che investono fino ad una massimo di 20 milioni di euro nelle attività di sviluppo e ricerca dagli anni 2016 al 2020, spetta ai seguenti soggetti beneficiari:
- Tutte le imprese di qualsiasi ordine giuridico, a prescindere dal settore economico in cui operano e dal regime contabile fiscale che hanno adottato
Grazie alla legge di Bilancio 2017, il bonus sviluppo e ricerca spetta ora anche alle imprese non residenti ma con stabili organizzazioni in Italia, in caso di stipula dei contratti con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Ue, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati white list, con i quali è possibile lo scambio di informazioni.
Il credito d’imposta può essere fruito solo in compensazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi per le attività in ricerca e sviluppo.
Bonus ricerca e sviluppo 2018: requisiti, quando e quanto spetta?
Il bonus ricerca e sviluppo 2018 consiste nella possibilità per le imprese che investono negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 nel settore della ricerca e dello sviluppo, al fine di aumentare l’innovazione e la loro competitività, un credito d’imposta R&S, le cui modalità di riconoscimento sono sancite dal comma 1, articolo 3, del Dl 145/2013 e confermate dall’articolo 5 del DM del 27 maggio 2015.
Requisiti e condizioni: Il bonus è riconosciuto a ciascun beneficiario, per ogni anno, fino all’importo massimo di 5 milioni di euro, a patto però che:
- la spesa per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, sia per ciascun anno d’imposta di almeno 30 mila euro
- la suddetta spesa sia di tipo incrementale, e cioè che ecceda la media degli stessi investimenti effettuati dall’impresa nei 3 anni precedenti e a quello in corso
Per le nuove imprese che hanno aperto l’attività da meno di 3 anni, il calcolo della media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, ai fini di riconoscimento del bonus fiscale, è quella relativa alle spese effettuate a partire dal periodo d’imposta in cui sono costituite.
Quanto spetta di bonus? E di credito d’imposta? La misura dell’agevolazione prevede 2 differenti aliquote di credito d’imposta ricerca e sviluppo, in funzione delle diverse tipologie di spese, ovvero:
- Per i costi per il personale altamente qualificato e per i contratti di ricerca extra muros: spetta il 50% della spesa incrementale
- Per i costi relativi alle quote di ammortamento e alle competenza tecniche e privative industriali: spetta il 50% della spesa incrementale
Quali attività rientrano nel credito d’imposta?
Secondo quanto disposto dal Decreto Destinazione Italia, le attività di R&S che rientrano nel bonus, e per le quali spetta il credito di imposta sono:
- Lavori sperimentali o teorici
- Ricerca pianificata o indagini critiche, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, servizi o sistemi, o per il miglioramento di prodotti esistenti
- Acquisizione, combinazione e utilizzo delle conoscenze di natura scientifica, tecnologica e commerciale
- Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, né industriali e né per finalità commerciali
- Spese relative al personale impiegato nelle attività di R&S sono agevolabili, anche i lavoratori non sono “altamente qualificati”
Non rientrano nelle spese di attività di R&S, e per cui non ammesse al beneficio: modifiche ordinarie o periodiche effettuate su prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti anche se rappresentano dei miglioramenti.
Quali sono le spese agevolabili per cui spetta il bonus Ricerca e Sviluppo?
Le spese ammesse nel bonus R&S , sono i costi sostenuti dall’impresa, direttamente connessi allo svolgimento delle attività di R&S, quali:
- Costi del personale altamente qualificato e non impiegato in attività di R&S: tale spesa rientra nel bonus, se il personale è in possesso di un titolo di dottore di ricerca, di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, o iscritto ad un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera, e sia assunto come dipendente dell’impresa in qualità di impiegato nelle attività di R&S o come collaboratore, compresi professionisti e artisti impiegati nelle attività di R&S, a patto però che la propria attività, venga svolta all’interno dell’impresa stessa. In tali spese, sono compresi anche: retribuzione lorda e contributi obbligatori
- Quote di ammortamento spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio: costo unitario non inferiore a 2 mila euro IVA inclusa. Per fruire dell’ammissibilità delle quote nel bonus, tali beni devono essere di proprietà dell’impresa o utilizzate dalla stessa, oppure, se acquisiti tramite locazione finanziaria vanno inseriti anche i canoni di affitto nel limite dell’importo deducibile, se invece la locazione non è finanziaria, si tiene conto del costo storico riportato nel contratto o dichiarato dal locatore
- Spese sostenute per stipulare contratti di ricerca con le università, enti di ricerca o organismi equiparati, con le altre imprese e start-up innovative, differenti da quelle controllate dall’impresa. N.B. i contratti di ricerca extra muros, per essere ammessi al beneficio, devono essere stipulati con imprese italiane o residenti in uno Stato Ue, o aderente all’accordo sullo spazio economico europeo
- Spese per acquisire competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche se esterna
Inoltre, sono spese ammissibili, ma solo per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale, i costi sostenuti per la certificazione contabile, nel limite di 5mila euro.
Cumulabilità con altre misure previste dal Piano nazionale Industria 4.0 (Impresa 4.0)
Il beneficio è cumulabile con:
- Superammortamento e Iperammortamento
- Nuova Sabatini
- Patent Box
- Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)
- Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative
- Fondo Centrale di Garanzia
Fonte: Guida Fisco