Il principale stimolo per le imprese alla realizzazione di progetti di innovazione tecnologica e digitale è rappresentato senza alcun dubbio dai benefici fiscali riconosciuti dal Piano Nazionale Transizione 4.0.
Il programma di politica industriale del Paese supporta, da diversi anni ormai, la competitività delle imprese nazionali puntando sull’innovazione quale fattore distintivo da valorizzare e promuovere, e lo fa attraverso lo strumento del credito d’imposta.
Il credito d’imposta è riconosciuto a tutte le imprese operanti su territorio nazionale, che effettuano un investimento in:
- beni materiali 4.0
- beni immateriali 4.0
- attività formative 4.0
- attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica
Puoi trovare maggiori informazioni sul credito d’imposta per beni materiali, immateriali e per attività formative 4.0, qui.
Il credito d’imposta ricerca e sviluppo
La disciplina del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo è stata oggetto di modifiche nel corso degli anni e diversi sono i chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha dovuto pubblicare per chiarirne gli specifici aspetti.
Fino al 2019, l’aliquota del credito d’imposta si applicava alla differenza tra l’ammontare complessivo delle spese per investimenti in ricerca e sviluppo e la media aritmetica delle medesime spese realizzate nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (2012-2014) ovvero nel minor periodo di riferimento in caso di imprese di nuova costituzione.
La normativa attualmente in vigore ha invece abbandonato quel macchinoso meccanismo ed ha ampliato la tipologia di investimenti ammissibili, includendo non solo le attività di ricerca di ricerca e sviluppo, ma anche le attività di innovazione tecnologica (anche 4.0) e le attività di design e ideazione estetica.
Le attuali attività ammissibili riguardano:
- la ricerca fondamentale, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale
- l’innovazione tecnologica finalizzata alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati
- l’innovazione tecnologica 4.0 e il green quali attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0
- il design e l’ideazione estetica finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti)
I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono dettati dall’art. 4 del decreto 26 maggio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico.
Le aliquote del credito d’imposta si differenziano a seconda della tipologia di attività ammissibile che l’impresa ha svolto.
Le aliquote per il 2022:
- attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale: credito d’imposta pari al 20% nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro
- attività di innovazione tecnologica: credito d’imposta pari al 10% nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro
- attività di innovazione tecnologica 4.0 e green: credito d’imposta pari al 15% nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro
- attività di design e ideazione estetica: credito d’imposta pari al 10% nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro
Le spese ammissibili
- spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle attività
- quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti
- spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività ammissibili al credito d’imposta
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi
Come fare per accedere al credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24
- a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti
- subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve poi risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo fino a 5.000 euro.
È previsto, inoltre, l’invio di una comunicazione al Mise, che non costituisce però presupposto per l’applicazione del credito d’imposta. I dati e le informazioni in essa indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. L’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.
Cumulabilità con altre agevolazioni
Il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo è fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.
Per un approfondimento sulla cumulabilità degli incentivi previsti dal PNNR, leggi questo articolo.
Ultimi aggiornamenti
Con il decreto legge n. 73 del 21 giugno 2022, il Governo ha introdotto la possibilità per le aziende di richiedere una certificazione per attestare la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.
La certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito.
Si introduce quindi uno strumento di tutela per le imprese contro il rischio di sanzioni per credito inesistente e il credito non spettante, che comportano, ricordiamo, sia una sanzione amministrativa che un risvolto penale.
La certificazione può essere però richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Con successivo decreto, saranno meglio definite le modalità operative per richiedere il rilascio della certificazione.
a me pare che una circolare dell’agenzia delle entrate con la quale venivano indicati codici tributo da utlizzare per la compensazione abbiano aumentato le aliquote spettanti per determinate regioni
Gentile Giuseppe, confermiamo quanto da te esposto.
Il decreto Rilancio ha incrementato per il 2020 l’entità del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, anche in ambito Covid-19, a favore delle imprese che operano nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e nelle regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016-2017 (Lazio, Marche e Umbria). L’ammontare dell’incentivo sale quindi per il 2020 dal 12% al:
· 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;
· 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
· 45% per le piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
La Manovra 2021 ha poi confermato queste maggiorazioni per il biennio 2021-2022 ma solo per le imprese del Mezzogiorno. La risoluzione 13/E del 1° marzo 2021 dell’Agenzie delle Entrate istituisce i codici tributo da utilizzare nel modello F24.