Fonte: governo.it (CC-BY-NC-SA 3.0 IT)

Il 2 maggio 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto aiuti – Decreto-legge recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina, introducendo una serie di novità rivolte in particolar modo alle imprese.

Tra le misure urgenti che il Governo ha adottato per fronteggiare gli effetti della crisi ucraina sulla produttività delle imprese italiane, vi è il rafforzamento dei crediti d’imposta previsti dal Piano Nazionale Transizione 4.0.

Aggiornamento: per conoscere le ultime novità in tema di benefici previsti per gli investimenti 4.0, leggi il nostro articolo:

Legge di Bilancio 2023: le novità per gli investimenti 4.0

La maggiorazione del credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0

Il nuovo provvedimento, frutto della collaborazione tra diversi ministeri, prevede un innalzamento dell’attuale aliquota del credito d’imposta dal 20% al 50% per investimenti in beni immateriali 4.0 realizzati nel 2022 (ed entro il 30 giugno 2023 purché entro il 31 dicembre 2022 l’ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) superando addirittura il beneficio attualmente previsto per gli investimenti in beni materiali 4.0, pari al 40%.

Sono agevolabili software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni rientranti tra le categorie definite nell’Allegato B, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa.

In pratica, le imprese potranno così recuperare il 50% del costo sostenuto per acquistare software in grado di digitalizzare il sistema produttivo e rendere possibile la transizione ad un sistema industriale 4.0.

Si presenta quindi per le imprese un’interessante opportunità che rende economicamente più sostenibili i progetti finalizzati all’innovazione digitale.

Le novità per la formazione 4.0

Buone notizie anche sul fronte della formazione.

Il Piano Nazionale Transizione 4.0, include tra i costi ammissibili al credito d’imposta anche quelli sostenuti per formazione del personale aziendale sulle tematiche 4.0. Le attività formative agevolabili devono riguardare aree ben precise quali vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologie di produzione e riferirsi alle tematiche 4.0, quali:

Al beneficio fiscale previsto per le attività di formazione 4.0 possono accedere tutte le imprese residenti sul territorio nazionale, senza distinzione alcuna in termini di dimensione o settore economico di attività. Tale principio di universalità, precisiamo, è comune a tutte le misure agevolative previste dal Piano Nazionale Transizione 4.0.

Come avevamo annunciato in questo articolo, non è stata introdotta alcuna proroga per il credito d’imposta previsto per le attività di formazione 4.0 che, a meno di ulteriori aggiornamenti, resta in vigore solo per il 2022.

Decreto aiuti

Prima dell’entrata in vigore del nuovo Decreto aiuti, il credito d’imposta per la formazione 4.0 era riconosciuto nella misura del:

  • 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 300.000 per le micro e piccole imprese
  • 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese
  • 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le grandi imprese

Il Decreto aiuti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 maggio 2022, innalza le aliquote a beneficio delle micro, piccole e medie imprese. Un intervento che punta sullo sviluppo delle competenze per promuovere la competitività delle imprese italiane.

Le nuove aliquote previste dal Decreto-legge:

  • 70% per le micro e piccole imprese con limite massimo annuale di € 300.000
  • 50% per le medie imprese con limite massimo annuale di € 250.000

Resta invece al 30% la misura del beneficio fiscale a cui potranno accedere le imprese di grandi dimensioni.

Per poter usufruire delle aliquote maggiorate, però, si introduce il rispetto di una condizione: le attività formative devono essere erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico (che sarà adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto aiuti) e i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze devono essere certificati secondo modalità stabilite.

Il Governo ha voluto attribuire a tale condizione una rilevanza potenziata attraverso la previsione di una clausola accessoria: per tutti i progetti di formazione avviati successivamente all’entrata in vigore del Decreto, che non soddisfino le condizioni precedentemente descritte, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35%.

Si attende quindi un ulteriore intervento legislativo da parte del Governo Draghi, che possa chiarire, sia alle imprese beneficiarie, sia agli enti di formazione, i dettagli sulle modalità di erogazione della formazione in oggetto.

Il video completo della conferenza stampa tenuta dal Presidente Draghi, è disponibile qui.