Dopo un’attesa durata oltre 100 giorni, finalmente qualche dettaglio in più su uno dei provvedimenti più attesi da parte di imprese e consulenti: il decreto attuativo del Piano Transizione 5.0.

La bozza del decreto, elaborata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ora è al vaglio del MEF.

Nell’attesa della pubblicazione del testo definitivo, per cui non si escludono ulteriori modifiche, vediamo insieme alcuni punti chiave del testo in bozza.

AGGIORNAMENTO: pubblicato il decreto attuativo. Leggi qui.

Il Piano Transizione 5.0 riconosce un credito d’imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

I soggetti beneficiari sono tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che possono accedere al beneficio fiscale indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza o dalla dimensione aziendale.

Sono tre i casi di esclusione:

  • imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  • imprese che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione realizzati nel periodo che va dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025. Come data di avvio si dovrà considerare la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Gli investimenti devono riguardare uno o più beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati alla riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% o, in alternativa, ad una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

I progetti ammissibili sono, infatti, suddivisi in due macroaree: quelli che hanno ad oggetto una riduzione dei consumi sull’intera “struttura produttiva” e quelli che invece riguardano solo un “processo produttivo”.

Per una maggiore chiarezza, riportiamo di seguito le definizioni richiamate nella bozza del decreto attuativo del Piano Transizione 5.0:

  • “struttura produttiva”: sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi;
  • “processo produttivo”: insieme di attività correlate o interagenti integrate nella catena del valore – che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione e/o distribuzione di servizi – che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto e/o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo).

Decreto attuativo del Piano Transizione 5.0

I beni agevolabili

Al fine di favorire la transizione dei processi produttivi verso un modello più efficiente, il Piano Transizione 5.0 rende agevolabile l’acquisto di:

  • beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, inclusi nell’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Tali beni devono inoltre rispettare tutti gli ulteriori requisiti previsti dal citato allegato;
  • beni immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Sono inclusi i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell’ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding). Ne abbiamo parlato nel dettaglio in questo articolo.

I progetti esclusi

Con alcune eccezioni, dettagliatamente specificate nel decreto, non sono ammessi progetti di innovazione destinati ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili e ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico e ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

Infine, non sono ammissibili al beneficio, i progetti di investimento in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Anche in questo caso sono previsti specifici casi di esclusione, per i quali rimandiamo ad una lettura del testo.

Le attività formative ammissibili

Il Piano definisce le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

In particolare, il percorso di formazione attivato in azienda deve:

  • avere una durata minima di 12 ore;
  • prevedere il rilascio di un’attestazione finale per i partecipanti;
  • essere erogato da soggetti esterni.

Le attività formative, per essere ammissibili, devono essere erogate dai seguenti soggetti:

  1. soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  2. università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;
  3. soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
  4. soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
  5. centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  6. gli European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall’art. 16 del Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027;
  7. le ITS Academy negli ambiti green e digitale.

Sono ammessi anche i corsi di formazione erogati a distanza.

Nella bozza del decreto attuativo del Piano Transizione 5.0 troviamo anche una definizione puntuale degli ambiti formativi.

Per i percorsi formativi finalizzati all’acquisizione di competenze sulle tecnologie a supporto della transizione energetica dei processi produttivi, almeno un modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore, deve trattare uno tra i seguenti argomenti:

  • integrazione di politiche energetiche volte alla sostenibilità all’interno della strategia aziendale;
  • tecnologie e sistemi per la gestione efficace dell’energia;
  • analisi tecnico-economiche per il consumo energetico, l’efficienza energetica e il risparmio energetico;
  • impiantistica e fonti rinnovabili (produzione e stoccaggio energie da fonti rinnovabili).

Se la formazione ha ad oggetto l’acquisizione di competenze riguardanti le tecnologie per la transizione digitale dei processi produttivi, allora almeno un modulo formativo dovrà trattare uno tra i seguenti argomenti:

  • integrazione digitale dei processi aziendali
  • cybersecurity
  • business data analyitcs
  • intelligenza artificiale e machine learning

In merito alle spese ammissibili, sono agevolabili:

  • le spese e i costi di esercizio relativi ai soggetti formatori;
  • i costi di esercizio del personale dipendente, titolari di impresa e soci lavoratori che partecipano alla formazione, purché direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali e forniture, ammortamento di strumenti e attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione);
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • le spese di personale dipendente, nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori partecipanti alla formazione;
  • le spese generali indirette.

Se vuoi conoscere le aliquote del credito d’imposta e altri dettagli sul Piano Transizione 5.0, leggi questo articolo.

Decreto attuativo del Piano Transizione 5.0

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