L’attuale piano di politica industriale quale il Piano Nazionale Transizione 4.0, promuove, attraverso lo strumento del credito d’imposta, l’evoluzione dei modelli produttivi ordinari verso il paradigma dell’Industria 4.0.

Investendo nella realizzazione di progetti di trasformazione tecnologica e digitale e, quindi, nell’acquisto di beni materiali e immateriali 4.0, le imprese possono recuperare parte dei costi sostenuti grazie alla fruizione in compensazione di un credito d’imposta riconosciuto dallo Stato.

Per poter beneficiare del credito d’imposta, è necessario, però, rispettare una serie di requisiti. L’impresa deve infatti fornire evidenza che il bene agevolato è utilizzato, nella propria routine produttiva, secondo il paradigma dell’Industria 4.0 e deve impegnarsi a mantenere tale modalità di utilizzo per tutto il periodo di godimento dell’agevolazione fiscale.

Il dettato legislativo parla chiaro: tra i requisiti che il nuovo bene deve soddisfare, sono presenti l’interconnessione e l’integrazione automatizzata. Tali caratteristiche però non devono solo essere finalizzate all’ottenimento del beneficio fiscale, bensì devono generare valore per l’impresa.

Proviamo a fare chiarezza, quindi, sui requisiti di interconnessione e integrazione dal punto di vista concettuale e tecnologico, oltre che fiscale.

Il credito d’imposta per i beni 4.0

Tra gli incentivi riconosciuti dal Piano Nazionale Transizione 4.0, vi è il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, dotati delle caratteristiche tecnologiche tali da poter essere annoverati nell’ambito “Industria 4.0”.

La misura agevolativa consente di recuperare, per gli investimenti realizzati nel corso del 2022, fino al 40% del costo sostenuto per l’acquisto di beni materiali 4.0. Per gli investimenti in beni immateriali realizzati nel 2022, il credito d’imposta è stato innalzato dal 20% al 50%.

Aggiornamento: per conoscere le ultime novità in tema di benefici previsti per gli investimenti 4.0, leggi il nostro articolo:

Legge di Bilancio 2023: le novità per gli investimenti 4.0

Caratteristiche dei beni agevolabili

Prima di entrare nel dettaglio delle caratteristiche tecniche che i beni devono possedere per essere considerati ammissibili, è bene chiarire che questi devono innanzitutto essere “strumentali” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria, quindi di uso durevole, funzionali al processo produttivo e contabilmente classificati in bilancio.

In particolare, i beni materiali oggetto dell’investimento devono possedere caratteristiche intrinseche tali da rientrare nell’Allegato A alla Legge di Bilancio n. 232 del 2016.

Nello specifico, se il bene è una macchina, un sistema robotico o un magazzino automatizzato, dovrà rispettare i seguenti requisiti:

  • controllo per mezzo di CNC e/o PLC
  • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program
  • integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo
  • interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive
  • rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, dovrà rispettare almeno due dei seguenti requisiti:

  • sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto
  • monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo
  • caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico)

Se il bene è invece un sistema per il miglioramento della qualità, della sostenibilità o dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0, è necessario il rispetto del solo requisito dell’interconnessione.

I beni immateriali 4.0 quali software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, sono agevolabili se rientrano tra le categorie elencate nell’Allegato B della già citata Legge di Bilancio n. 232 del 2016. Anche in questo caso, la normativa indica come obbligatorio il solo requisito dell’interconnessione.

Interconnessione e integrazione automatizzata

Integrazione

All’atto dell’acquisto, un bene 4.0 è tale in quanto possiede tutte le caratteristiche intrinseche che lo predispongono al funzionamento in un contesto 4.0.

Tuttavia, ciò è condizione necessaria ma non sufficiente. Vediamo perché.

Una volta acquistato, il bene deve essere interconnesso e integrato. Dunque, è la modalità di connessione del bene al sistema di fabbrica che ne abilita il funzionamento secondo i dettami del paradigma industria 4.0.

L’interconnessione

Per interconnessione in logica 4.0, s’intende la comunicazione bidirezionale tra i macchinari e i sistemi informatici. In pratica, l’interconnessione rende possibile l’invio da remoto di istruzioni e/o part-program alla macchina oggetto dell’agevolazione, nonché la ricezione di informazioni di ritorno.

Come precisato nella Circolare n. 4/E dell’Agenzia delle Entrate, per istruzioni possono intendersi anche indicazioni legate alla pianificazione e alla schedulazione della produzione e non è necessario che implichino comandi di avvio della macchina.

Le informazioni ricevute dalla macchina possono avere ad oggetto, ad esempio, dati sull’avanzamento della produzione, sui parametri di funzionamento del bene o sulla localizzazione all’interno della fabbrica dei lotti prodotti.

L’interconnessione richiede quindi l’utilizzo di un protocollo di comunicazione internazionalmente riconosciuto (come ETHERNET/IP, MODBUS, OPC/UA, PROFINET), per l’invio di una o più informazioni alla macchina, la quale dev’essere identificata in modo univoco sulla rete aziendale (ad esempio, attraverso un indirizzo IP).

Inoltre, la macchina deve poter scambiare informazioni con i sistemi informatici che gestiscono la produzione oppure con altri programmi gestionali in uso presso l’organizzazione aziendale.

 

L’interconnessione dunque non è la semplice remotizzazione del pannello di controllo della macchina: la macchina deve poter ricevere dati da un altro sistema informativo.

Questo scambio deve poi essere utile per l’azienda, nel senso che deve aggiungere valore alla tracciabilità e all’operatività delle fasi che caratterizzano il processo produttivo.

L’interconnessione così intesa, oltre che assicurare all’impresa l’accesso al beneficio fiscale, è in grado di apportare a una serie di vantaggi:

  • possibilità di controllare da remoto gli impianti di produzione
  • verifica puntuale dei livelli di produttività
  • raccolta e analisi di dati di varia natura, configurabili sulla base delle esigenze aziendali
  • riscontro di eventuali difformità con facoltà di intervento correttivo tempestivo
  • processo decisionale migliorato grazie ad un sistema informativo costantemente alimentato

L’integrazione automatizzata

La norma che disciplina l’accesso al credito d’imposta, oltre a richiedere l’interconnessione, impone l’osservanza di un ulteriore requisito: l’integrazione automatizzata.

Il requisito dell’integrazione può essere soddisfatto secondo diverse modalità.

Integrazione con la rete di fornitura (a monte/a valle)

Integrando il bene con la rete di fornitura, la macchina potrebbe, a titolo di esempio, dialogare con i fornitori e richiedere automaticamente, ossia senza intervento manuale, l’approvvigionamento di materie prime o semilavorati. Alternativamente, potrebbe dialogare autonomamente con il cliente ed inviare notifiche circa lo stato di lavorazione del prodotto.

Integrazione con le altre macchine del ciclo produttivo

In questo caso, si abilita il dialogo tra le macchine che compongono la linea di produzione attraverso lo scambio di dati o di segnali in logica M2M (Machine to Machine). Immaginando una configurazione tipo, una macchina potrebbe comunicare con un’altra posta a monte, inviando segnali di arresto in caso di malfunzionamento.

Integrazione con il sistema logistico di fabbrica

L’integrazione con il sistema logistico può essere di tipo fisico o informativo.

Nel primo caso la macchina scambia fisicamente, con un altro elemento del parco macchine, un prodotto o altro bene materiale tramite un sistema di movimentazione (nastro trasportatore o rulliera). Nel secondo caso, l’integrazione avviene tramite soluzioni che consentono in modo automatico la tracciabilità dell’avanzamento della produzione o il rilevamento di informazioni relative alla logistica.

La norma non impone alcun limite in merito alla natura dei dati da inviare e ricevere, pertanto il flusso informativo può essere alimentato in base alle esigenze aziendali e alle peculiarità del sistema produttivo. É importante, però, rispettare, un criterio di utilità: i dati raccolti devono essere funzionali ad un miglior controllo e governo del processo produttivo.

Anche per l’integrazione automatizzata, dunque, non è sufficiente ricevere dati sullo stato della macchina o su altri parametri del sistema produttivo: le informazioni devono integrarsi ai sistemi informativi esistenti.

Come realizzare interconnessione e integrazione?

L’interconnessione e l’integrazione automatizzata sono indispensabili per la realizzazione di una Smart Factory.

Ma come si soddisfano tali requisiti?

È chiaro che interconnessione e integrazione si traducono in un ambiente produttivo in cui macchine, persone e sistemi collaborano e cooperano. Pertanto, nonostante l’integrazione possa realizzarsi anche fisicamente, è chiara la necessità di investire in un sistema informativo che ne sia all’altezza.

Tra le soluzioni che supportano la digitalizzazione dell’impresa, rientrano i software MES (Manufacturing Execution System), capaci di interconnettersi alle macchine industriali e ai centri di lavoro creando un rapporto biunivoco, secondo il quale è possibile acquisire automaticamente informazioni dalle macchine e inviare ordini per l’esecuzione di determinate attività. Inoltre, i sistemi MES sono flessibili e si integrano perfettamente con le soluzioni ERP eventualmente già in uso.

Per approfondimenti, leggi: L’interconnessione tardiva dei beni 4.0

 

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