L’annosa questione dell’interconnessione tardiva, torna a smuovere il confronto tra imprese e professionisti, suscitando anche un certo dissenso. La causa è l’ultimo chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 71 del 3 febbraio 2022.
Nonostante quanto definito nella Circolare 4/E del 30 marzo 2017, che chiariva in maniera inequivocabile come l’impresa potesse iniziare a beneficiare dell’allora iperammortamento solo dall’anno di avvenuta interconnessione, diversi sono stati gli interpelli rivolti all’Agenzia delle Entrate negli anni a venire.
Vero è che la normativa che regola gli investimenti di natura 4.0, è una disciplina per sua natura dinamica. Inoltre, data l’ampia platea di imprese a cui si rivolge, diversificate per settore e dimensione, è impensabile che possa considerare le infinite fattispecie che potrebbero verificarsi nei vari contesti aziendali. Ragion per cui, si è palesata, in diverse occasioni, la necessità di fornire integrazioni alla disciplina o chiarimenti interpretativi.
Il requisito dell’interconnessione
Sappiamo ormai che, per poter usufruire del credito d’imposta previsto per gli investimenti 4.0, non basta acquistare un bene che risponda ai requisiti normativi, ma è necessario interconnetterlo in un ambiente 4.0. Il requisito dell’interconnessione è una caratteristica esterna alla macchina, dunque non è soddisfatto già al momento dell’acquisto del bene, ma richiede un intervento ex post. Inoltre, è un requisito obbligatorio così come gli altri elencati nell’Allegato A, che assume un ruolo centrale nel nuovo paradigma tecnologico dell’Industria 4.0.
Si parla nello specifico di interconnessione “tardiva”, quando questa è realizzata in uno o più periodi d’imposta successivi a quello di entrata in funzione del bene.
Per il momento, resta ancora vago il limite temporale, qualora esista, entro cui poter realizzare l’interconnessione.
La Risposta n. 394 del 2021
Un primo chiarimento sul caso dell’interconnessione tardiva, di cui abbiamo parlato in un precedente articolo, era stato già fornito nel 2021 con la Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 394. In quella sede era stato chiarito che in caso di ritardo nell’interconnessione, il diritto all’agevolazione non viene meno, sempreché le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina, siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e sempreché il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione, permangano per l’intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce dell’agevolazione.
L’Agenzia specifica che un ritardo nell’interconnessione produce un esclusivo slittamento del momento dal quale si potrà iniziare a godere del beneficio. Nel frattempo, l‘azienda potrà comunque fruire dell’incentivo (superammortamento o credito d’imposta) nei limiti di quanto previsto per i beni strumentali non 4.0.
L’ultimo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
Con la recente Risposta all’interpello n. 71 del 3 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito un ulteriore parere interpretativo in merito ad uno specifico caso di interconnessione tardiva.
La società istante dichiara di aver realizzato nel 2018 due investimenti relativi a due nuovi centri di lavoro: uno acquisito in proprietà e un secondo acquisito tramite contratto di leasing. I beni 4.0 oggetto dell’investimento, sono stati interconnessi nel terzo periodo d’imposta successivo all’entrata in funzione.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Si premette che le considerazioni contenute nel parere dell’Agenzia, possono essere estese, per analogia, anche al nuovo sistema di incentivi basato sul credito d’imposta, poiché i requisiti tecnici sono i medesimi dell’iperammortamento.
L’Agenzia delle Entrate risponde all’interpello attraverso una ricognizione della normativa che, sostanzialmente, ricalca quanto abbiamo già precedentemente chiarito.
L’elemento di novità consiste in quelle che l’Agenzia definisce come “condizioni oggettive”, da cui dovrebbe dipendere il ritardo nell’adempimento dell’obbligo di interconnessione. La circostanza per la quale l’interconnessione possa avvenire anche in un periodo d’imposta successivo, chiarisce l’Agenzia, non può estendersi fino a ricomprendere qualsiasi periodo d’imposta; ciò in quanto la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente.
Sulla base di quanto esposto dall’Agenzia, giunge naturale chiedersi cosa si intenda per “condizioni oggettive”, non meglio descritte nel documento. Lo stesso dubbio interpretativo nasce in merito alla corretta definizione di “comportamenti discrezionali e strumentali”.
Sappiamo già che l’interconnessione tardiva dei beni è ammessa se giustificata dalla necessità di adeguare l’infrastruttura informatica dell’azienda beneficiaria, ma sarebbero certamente da chiarire meglio le “condizioni oggettive” ammesse in ultima istanza dall’Agenzia.
Per evitare di restare smarriti tra le disposizioni non sempre chiare fornite in merito alla disciplina del credito d’imposta 4.0, rischiando di incorrere in un’indebita compensazione del credito, il nostro consiglio è di farvi supportare da consulenti specializzati nell’ambito dell’industria 4.0, affinchè possano guidarvi in tutte le fasi del progetto d’innovazione, dalla scelta del bene alla messa in funzione.