Benché i recenti interventi del governo abbiano introdotto incentivi di diversa natura al fine di favorire la transizione digitale delle imprese italiane, molti sono gli imprenditori confusi tra notizie apprese qua e là e interventi normativi stratificati.
L’effetto è esattamente l’opposto di quello ambito, con imprese che vorrebbero cogliere le opportunità della rivoluzione 4.0 ma sono ostacolate da disposizioni normative spesso poco chiare.
Facciamo allora un po’ di chiarezza sulla questione.
Il trending topic del momento riguarda la cumulabilità degli incentivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR riconosciuti alle imprese che realizzino progetti di trasformazione tecnologica e digitale in ottica 4.0. In particolare, il dubbio che attanaglia le imprese riguarderebbe tre principali misure, quali il credito d’imposta per la transizione tecnologica e digitale, la Nuova Sabatini e il Bonus Sud.
Ma prima di affrontare la questione della cumulabilità, vediamo meglio le caratteristiche di ciascuna misura.
Il credito d’imposta per la transizione tecnologica e digitale
Il credito d’imposta per la transizione tecnologica e digitale è un beneficio fiscale che rientra in quello che oggi è denominato Piano Nazionale Transizione 4.0. Si tratta di un sistema coordinato di misure previste per favorire e accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica, in un’ottica di rilancio del ciclo degli investimenti.
La strategia digitale fu varata per la prima volta nel 2016 con il nome di “Piano Industria 4.0”. Nel corso degli anni il piano ha subito un’evoluzione, trasformandosi nel 2018 in “Piano Impresa 4.0”, per sottolineare che la strategia di sviluppo fosse indirizzata alle imprese di tutti i settori economici e non solo a quello industriale produttivo.
Con l’attuale denominazione “Transizione 4.0”, la misura si rivolge a tutte le imprese residenti in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito ed estende la sua portata anche alle piccole e medie imprese grazie al superamento del precedente sistema basato sugli ammortamenti.
Il Piano Nazionale Transizione 4.0 riconosce un credito d’imposta per tutte le imprese che investono nell’acquisto di beni strumentali materiali e immateriali, in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design e definisce come ammissibili anche le attività di formazione.
Il requisito essenziale per accedere all’agevolazione è che tali investimenti siano funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa e coinvolgano almeno una delle seguenti nove tecnologie abilitanti:
- Advanced manufacturing solution: robot collaborativi interconnessi e programmabili
- Additive manufacturing: uso delle stampanti 3D connesse a software di sviluppo digitali
- Augmented reality: realtà aumentata a supporto dei processi produttivi
- Simulation: simulazione tra macchine interconnesse per ottimizzare i processi
- Horizontal/Vertical integration: integrazione dati lungo tutta la catena del valore
- Industrial Internet of Things: comunicazione multidirezionale tra processi produttivi e prodotti
- Cloud Computing: gestione di elevate quantità di dati su sistemi aperti
- Cybersecurity: sicurezza durante le operazioni in rete e su sistemi aperti
- Big Data & Analytics: analisi di base dati per ottimizzare prodotti e processi produttivi
Per conoscere le aliquote e le novità sul credito d’imposta per gli investimenti 4.0, leggi questo articolo.
La Nuova Sabatini
La Nuova Sabatini è la misura che sostiene gli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese con la concessione da parte di banche e intermediari finanziari di finanziamenti contratti al fine di acquistare beni strumentali nonché di un contributo a sostegno degli interessi pagati. I beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti c.d. industria 4.0 possono beneficiare di un contributo maggiorato del 30%.
La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. Alla misura sono destinati 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Il finanziamento deve essere:
- di durata non superiore ai 5 anni
- di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro
- interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.
Il Bonus Sud
Il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, comunemente chiamato “Bonus Sud”, è riconosciuto alle imprese per l’acquisto di beni strumentali nuovi impiegati nelle strutture produttive con sede nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). Lo strumento agevolativo è in vigore dal 2016 ed è attualmente previsto fino alla fine del 2023.
Quali sono i criteri di ammissibilità?
- localizzazione nelle regioni meno sviluppate o in quelle in transizione
- riconducibilità degli investimenti agli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente
- esclusione delle sole attività economiche del settore agricoltura, silvicoltura e pesca
La misura del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno è pari al:
- 45 % per le piccole imprese
- 35 % per le medie imprese
- 25 % per le grandi imprese
Cumulabilità: sì o no?
Per giungere ad una chiara e definitiva risposta, analizziamo in ordine cronologico i tentavi di chiarimento esposti dall’Agenzia delle Entrate prima e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze poi.
Con la Circolare 9/E dell’Agenzia, l’Agenzia delle Entrate, specifica che il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (di cui all’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178), è cumulabile con altre misure (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del limite massimo rappresentato dal costo sostenuto. Ne consegue che eventuali limitazioni alla fruizione del credito di imposta deriverebbero dal divieto di cumulo previsto dalle disposizioni di altre misure agevolative.
Ma la possibile cumulabilità degli incentivi diventa di nuovo un’incertezza con la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 che definisce le istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR, con la quale si rende noto il divieto di doppio finanziamento espressamente previsto dalla normativa europea, il quale prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.
A seguito della pubblicazione della Circolare, diverse sono state le istanze di chiarimento mosse a vario titolo e a cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato definitivamente risposta con la Circolare n. 33 del 31 dicembre 2021, definendo come distinti i concetti di doppio finanziamento e di cumulo.
Si specifica, infatti, che il cumulo è inteso come “la possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento”.
Di conseguenza, se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto.
A titolo esemplificativo, proponiamo un caso di cumulo tra il credito d’imposta 4.0 e il Bonus Sud per un’impresa di piccole dimensioni con sede in una delle regioni del Mezzogiorno, che nel 2021 realizza un investimento di natura 4.0 pari a 100.000 euro.
Il primo passo consiste nel verificare l’intensità del contributo, senza dimenticare che è necessario tenere conto della non concorrenza del credito d’imposta Transizione 4.0 alla formazione del reddito e della base imponibile Irap.
Procediamo alla verifica:
- credito d’imposta Bonus Sud = 45%
- credito d’imposta Transizione 4.0 = 50%
- risparmio Ires 24%, risparmio Irap 3,90% su 50% investimento = 13,95%;
- cumulo = 108,95%
Il cumulo degli incentivi comporta il superamento del costo di acquisizione del bene e pertanto è necessario rideterminare le agevolazioni per rispettarne i limiti massimi.
A tal fine, ipotizzando di lasciare invariata l’intensità del credito d’imposta riconosciuto per il Mezzogiorno, riduciamo l’intensità del credito d’imposta Transizione 4.0 al 43%.
- credito d’imposta Bonus Sud = 45%
- credito d’imposta Transizione 4.0 = 43%
- risparmio Ires 24%, risparmio Irap 3,90% su 43% investimento = 12%;
- cumulo = 100%
Per evitare l’indebita percezione dei vantaggi fiscali previsti per la transizione tecnologica e ditale delle imprese, è pertanto fondamentale calcolare con estrema cura i vantaggi fiscali a cui l’impresa beneficiaria può accedere legittimamente.
Per tale ragione ribadiamo il consiglio di affidarsi sempre a consulenti specializzati nell’ambito della finanza agevolata.
Salve in merito al cumulo tra il credito d’imposta 4.0 e il Bonus Sud nel calcolo di cui al vostro esempio vengono conteggiati i benefici fiscali per la non tassazione del Credito Imposta 4.0. Considerato però che il Credito Imposta – Bonus Sud (L.208/15) è soggetto a tassazione (IRES/IRAP). Il nostro quesito è se per determinare correttamente l’effetto fiscale si deve considerare la somma algebrica delle imposte pagate sul credito fruito con la L.208/15 (Bonus Sud) e quelle risparmiate con riferimento al credito Imposta 4.0? Non avendo trovato alcun riferimento di prassi, vorremmo cortesemente un chiarimento in merito. Grazie
Posto che le normative di entrambe le agevolazioni consentono l’ipotesi di cumulo, la condizione che deve essere rispettata è il non superamento del tetto massimo al cumulo, rappresentato dal costo complessivo dell’investimento effettuato.
Nel calcolo del cumulo bisogna tener conto del fatto che il credito d’imposta per investimenti 4.0 non è tassabile ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap, diversamente da quanto previsto per il Bonus Sud. Ne consegue che di tale non tassabilità occorre tenere conto ai fini della quantificazione dell’agevolazione complessivamente cumulabile, seguendo la logica di calcolo riportata nel nostro esempio. Grazie.