Torniamo a parlare del credito d’imposta 4.0 per l’acquisto di beni strumentali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, per analizzare e commentare uno degli ultimi chiarimenti espressi dall’Agenzia delle Entrate circa “il momento di effettuazione dell’investimento”.
Perché è importante individuare con esattezza il momento di effettuazione dell’investimento
La data di effettuazione dell’investimento è importante perché permette all’impresa di individuare la normativa applicabile e, di conseguenza, l’ammontare del credito d’imposta a cui si ha diritto. Ricordiamo che l’aliquota del credito d’imposta applicabile, oltre a dipendere dall’entità dell’investimento realizzato, differisce di anno in anno ed è quindi fondamentale per l’impresa quantificare con esattezza l’ammontare dell’agevolazione fiscale maturata, per evitare di incorrere in errori.
Per conoscere le aliquote del credito d’imposta 4.0, leggi qui.
In diverse occasioni l’Agenzia delle Entrate ha risposto agli interpelli dei contribuenti per chiarire la questione della corretta individuazione del momento di effettuazione dell’investimento. L’ultimo chiarimento è del 31 ottobre 2022, con la Risposta n. 537, che disciplina la corretta imputazione temporale dei costi in relazione ad un caso specifico.
Vediamolo insieme.
La Risposta n. 537/2022: il caso
Il caso oggetto di trattazione riguarda una società che ha avviato un piano di sviluppo in ottica “Industria 4.0” con l’obiettivo di aumentare la capacità produttiva e di avviare un percorso di digitalizzazione del processo produttivo.
A tale scopo, la società ha sostenuto una serie di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, compresi nell’elenco di cui all’allegato A (annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), maturando di fatto il diritto ad accedere all’agevolazione fiscale.
Il dubbio circa la corretta determinazione del momento di effettuazione dell’investimento, sorge in quanto, nel caso descritto nella circolare, il fornitore dei beni è tenuto ad effettuare:
– un “test di funzionamento” dopo la consegna del bene allo scopo di verificare la rispondenza del macchinario ai requisiti tecnici concordati con il cliente e il buon esito del funzionamento, che porta all’emissione di un certificato di accettazione preliminare (Preliminary Acceptance Certificate o PAC);
– un “test di prestazione” dopo l’avvio del macchinario che si concretizza nella sottoscrizione di un certificato di perfezionamento (Final Acceptance Certificate o FAC).
Attenzione alle condizioni contrattuali
Oltre a quanto detto, nel caso trattato, le condizioni contrattuali che regolano il rapporto tra la società ed il fornitore, prevedono che il passaggio del titolo di proprietà avvenga successivamente alla consegna e, segnatamente, all’esito positivo del collaudo.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
In linea generale, l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
Nel caso descritto, l’Agenzia, considerando tutti gli aspetti che caratterizzano il caso, ritiene che il costo, ai fini agevolativi, possa considerarsi sostenuto già alla conclusione del procedimento relativo al “test di funzionamento” (Preliminary Acceptance Test) e alla contestuale sottoscrizione del PAC (Preliminary Acceptance Certificate).
In conclusione, ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento, determinante per incardinare il bene nella corretta disciplina agevolativa, risulta decisiva la sottoscrizione del PAC.
Come individuare correttamente la disciplina applicabile
Accertato con chiarezza il momento esatto di realizzazione dell’investimento, corrispondente alla sottoscrizione della PAC, prendiamo in esame il caso trattato per capire come individuare correttamente la disciplina applicabile e calcolare così l’ammontare del credito maturato.
Sotto il profilo cronologico, la procedura che ha portato all’acquisto e alla messa in funzione del macchinario si è svolta con le seguenti modalità:
– febbraio 2020: emissione dell’OdA (Ordine diretto di acquisto);
– marzo 2020: accettazione dell’OdA da parte del fornitore;
– luglio 2020: pagamento dell’acconto del 20%;
– febbraio 2021: consegna del macchinario;
– giugno 2021: effettuazione del test di funzionamento (Preliminary Acceptance Test o PAT).
Pertanto, agli investimenti in questione, risulta applicabile la disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all’articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), tenuto conto che, ai sensi del comma 185, il credito d’imposta in questione è riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti:
“a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione …“.